Skip to content

Codice Deontologico degli Psicologi

La nostra attività professionale è regolata dal Codice Deontologico degli Psicologi, entrato in vigore nel 1998. Esso definisce precise regole di condotta.  E’ basandosi sul rispetto di queste norme che lo psicologo costruisce la propria identità, sia culturale sia professionale.

Il Codice Deontologico contribuisce da una parte a formare e mantenere una coscienza collettiva tra i professionisti, dall’altra a rafforzare la loro immagine pubblica.

Finalità del Codice Deontologico

Le finalità del Codice Deontologico sono quelle di tutela (dei pazienti/clienti, del gruppo professionale, dei professionisti nei confronti dei colleghi) e di responsabilità nei confronti della società (promozione del benessere psicologico dei singoli e della comunità).

I principi fondamentali

Ritengo importante esporre alcuni tra i principi fondamentali contenuti nei  42 articoli del Codice Deontologico, in modo da sciogliere eventuali dubbi in merito ad alcune importanti questioni.

Il rispetto del paziente

Lo psicologo ha il dovere di aiutare i propri clienti/pazienti a sviluppare opinioni e scelte in modo libero e consapevole. Egli rispetta i loro desideri, valori, credenze e opinioni.

Non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso, orientamento sessuale, disabilità.

Un corretto livello di preparazione

Lo psicologo mantiene sempre un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale. Utilizza metodologie di cui sia in grado di indicare fonti e riferimenti scientifici. Non suscita aspettative infondate nelle attese del cliente/paziente.

Il Segreto Professionale nel Codice Deontologico

segreto professionale nel Codice deontologicoLo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Lo psicologo si impegna pertanto a non rivelare fatti, notizie o informazioni apprese in ragione dei suoi rapporti professionali.

Tutela il diritto alla riservatezza e all’anonimato.

In caso di obbligo di referto o di denuncia, limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Un altro caso può essere quello in cui si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. Lo psicologo, in queste circostanze, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza.

Adozione di condotte non lesive

Lo psicologo adotta condotte non lesive nei confronti delle persone di cui si occupa a livello professionale. Non usa il proprio ruolo al fine di ottenere indebiti vantaggi per sé o per altri.

Casi di astensione dall’attività

Lo psicologo si astiene da qualsiasi attività professionale laddove problemi o conflitti personali possano interferire con l’efficacia delle sue prestazioni. Allo stesso modo, egli valuta l’interruzione del rapporto se constata che il paziente non trae benefici dalla cura.

Lo psicologo evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata. Si astiene dall’effettuare diagnosi, sostegno psicologico o psicoterapia a persone con le quali intrattiene o ha intrattenuto relazioni significative a livello personale.